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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 24 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

La pronunzia della inabilitazione nei casi degli articoli 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

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d'appello.

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dai capi della Corte d'appello del distretto.

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potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

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persone, contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

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interessati, del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende, e della Corte d'appello in Camera di consiglio.

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La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il pubblico ministero, esprimerà in

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni

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d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.

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riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.

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da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la

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coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

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Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere

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dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.

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Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il consiglio notarile quando questo

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ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del

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